General Product Safety Regulation (GPSR)
Supporto al Regolamento UE sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR): nomina di un EU Responsible Person, documentazione tecnica, etichettatura e requisiti di tracciabilità per i prodotti venduti nell’UE.
Cosa richiede il GPSR
Il GPSR si applica ai prodotti di consumo immessi sul mercato UE e sostituisce la precedente direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. La conseguenza pratica per un venditore extra-UE è diretta: nessun prodotto di consumo può essere offerto ad acquirenti UE se non risulta un operatore economico stabilito nell’UE responsabile per quel prodotto.
Quell’operatore — l’EU Responsible Person — detiene la documentazione tecnica, la tiene a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato ed è il punto di contatto quando emerge una questione di sicurezza. Il suo nome e il suo indirizzo devono comparire sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
I marketplace fanno rispettare questo obbligo per conto proprio, indipendentemente dalle autorità. Amazon, eBay e altri verificano che risulti registrato un Responsible Person prima che un annuncio resti attivo: per questo le carenze GPSR emergono di solito come annuncio bloccato più che come provvedimento di un’autorità.
A chi serve il supporto GPSR
- Produttori extra-UE che vendono prodotti di consumo nell’UE
- Importatori UE che immettono sul mercato UE prodotti di paesi terzi
- Brand direct-to-consumer che vendono cross-border nell’UE
- Venditori su marketplace i cui annunci richiedono un EU Responsible Person registrato
Cosa facciamo
- Servizio di nomina come EU Responsible Person
- Revisione della documentazione tecnica rispetto ai requisiti GPSR
- Requisiti di etichettatura e informazioni di tracciabilità
- Consulenza su procedure di segnalazione incidenti e richiamo prodotto
- Coordinamento con marketplace e documentazione doganale
Riferimenti normativi
L’art. 16 del Reg. (UE) 2023/988, il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, si applica dal 13 dicembre 2024. Un prodotto di consumo non può essere immesso sul mercato UE se non vi è un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile dei compiti di cui all’art. 4, par. 3, del Reg. (UE) 2019/1020: verificare che la documentazione tecnica sia stata redatta e tenerla a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, rispondere alle loro richieste motivate, informarle quando il prodotto presenta un rischio e cooperare alle azioni correttive.
L’art. 16, par. 3, richiede che il nome e l’indirizzo postale ed elettronico di tale operatore compaiano sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o su un documento di accompagnamento.
L’art. 4, par. 2, del Reg. (UE) 2019/1020 individua chi può ricoprire il ruolo: un fabbricante stabilito nell’Unione, un importatore quando il fabbricante non lo è, un mandatario che agisce in forza di un mandato scritto del fabbricante oppure — quando nessuno di questi è stabilito nell’Unione — un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione. Un fabbricante extra-UE il cui canale di accesso al mercato non prevede nessuno di questi soggetti, per esempio chi spedisce direttamente ai consumatori, deve nominare un mandatario prima che il prodotto possa essere immesso sul mercato.
Perché sceglierci
La compliance GPSR attraversa i domini IVA, doganale e sicurezza prodotto — aree in cui già operiamo. I prodotti in ambito comportano spesso anche obblighi EPR, e insieme alimentano la documentazione da cui dipendono i controlli di compliance marketplace. Il servizio EU Responsible Person è erogato come parte coordinata del vostro accesso al mercato UE, non come silo di compliance a sé stante.