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Compliance Marketplace

Compliance IVA e regolatoria per venditori su Amazon, eBay e altri marketplace UE.

Compliance per i Marketplace

Supporto alla compliance per i venditori sui marketplace UE — Amazon, eBay e altri. Copre obblighi IVA, regole sul deemed-supplier, documentazione di piattaforma e i requisiti fiscali che i marketplace verificano prima di attivare un account.

Come i marketplace verificano i venditori

L’onboarding su un marketplace UE è un processo documentale prima che commerciale. Una piattaforma chiede di norma la partita IVA che mostrerà su fatture e annunci, la prova che quel numero sia reale e attuale, i documenti societari che stanno dietro l’account e — quando il venditore non è stabilito nell’UE — la prova della posizione fiscale che rende possibili le vendite nell’UE. Per i venditori di prodotti confezionati, elettronica o batterie, questo pacchetto documentale si estende spesso alla prova di iscrizione EPR — numeri CONAI, RAEE o di produttore di batterie — che le piattaforme controllano sempre più spesso prima di attivare un annuncio. La verifica non è un adempimento una tantum: le piattaforme ripetono questi controlli periodicamente, e di nuovo dopo un cambio di soggetto giuridico, di sede legale o di coordinate bancarie.

Quando la piattaforma agisce come deemed supplier, si considera che abbia acquistato e rivenduto i beni: applica e versa quindi essa stessa l’IVA su quelle vendite. Questo non elimina i vostri obblighi, li divide. La cessione alla piattaforma va comunque documentata e dichiarata dal vostro lato, la vostra registrazione IVA e le dichiarazioni periodiche proseguono, e ogni flusso fuori dal perimetro deemed-supplier resta interamente vostro. Le vendite B2C transfrontaliere che restano fuori da quel perimetro sono di norma il caso in cui diventa necessaria la registrazione OSS o IOSS, e non qualcosa che la riscossione IVA della piattaforma sostituisce. Leggere il deemed supplier come «l’IVA la gestisce il marketplace» è l’equivoco che emerge più tardi, in sede di riconciliazione o di revisione dell’account.

I requisiti divergono perché ogni piattaforma incorpora nel proprio processo la propria lettura delle stesse regole. Due marketplace possono chiedere documenti diversi per accertare un fatto identico, accettare formati diversi dello stesso certificato e rinnovare la verifica al ricorrere di eventi diversi. Superare la checklist di una piattaforma non prova di aver superato quella di un’altra, e un cambio di policy su una non si propaga alle altre.

A chi serve la compliance Marketplace

  • Venditori che pubblicano su Amazon, eBay, Cdiscount, Allegro o altri marketplace UE
  • Aziende che espandono la presenza da un singolo marketplace a multi-marketplace UE
  • Venditori extra-UE i cui account marketplace richiedono una posizione fiscale UE
  • Venditori che ricevono richieste di verifica account o documentazione IVA dalle piattaforme

Cosa facciamo

  • Setup IVA italiana e VIES come richiesto dall’onboarding dei marketplace
  • Preparazione della documentazione per la verifica della piattaforma (numero IVA, certificati fiscali)
  • Consulenza sulle regole UE deemed-supplier (dove la piattaforma riscuote l’IVA)
  • Coordinamento con OSS/IOSS dove applicabile per i flussi B2C transfrontalieri
  • Supporto continuativo di compliance al variare delle policy dei marketplace

Riferimenti normativi

L’art. 14-bis della Dir. 2006/112/CE stabilisce la regola del deemed supplier: un’interfaccia elettronica — un marketplace, una piattaforma o un portale — che facilita le vendite a distanza di beni importati da fuori dell’UE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, oppure che facilita le cessioni di beni all’interno dell’UE effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell’UE a favore di una persona che non è soggetto passivo, si considera aver ricevuto e ceduto essa stessa quei beni.

L’Italia ha recepito la regola nell’art. 2-bis del DPR 633/1972, introdotto dal D.Lgs. 83/2021 e applicabile alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, che qualifica l’interfaccia come cessionaria e rivenditrice dei beni. L’obbligo di riscossione dell’IVA su quelle cessioni ricade quindi sul marketplace e non sul venditore extra-UE, i cui obblighi di registrazione, fatturazione e dichiarazione proseguono per tutto ciò che sta fuori da quel perimetro.

Dal 1° gennaio 2027 la Dir. (UE) 2025/516 amplia l’art. 14-bis, paragrafo 2, estendendolo anche alle cessioni verso soggetti passivi e persone giuridiche non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti a IVA.

Perché sceglierci

I requisiti dei marketplace variano per piattaforma e cambiano frequentemente. Monitoriamo la documentazione fiscale richiesta dai principali marketplace UE e manteniamo il vostro account in linea con le verifiche della piattaforma — senza vincolarvi al workflow di un singolo marketplace.

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