One-Stop-Shop & Import One-Stop-Shop
Registrazione e gestione dei regimi One-Stop-Shop (OSS) e Import One-Stop-Shop (IOSS) per le vendite B2C transfrontaliere nell’UE. Una sola dichiarazione IVA per le vendite a distanza e gestione semplificata delle importazioni per spedizioni fino a 150 €.
OSS e IOSS — quale dei due si applica
I due regimi rispondono a domande diverse. L’OSS copre i beni che si trovano già all’interno dell’UE quando vengono venduti a un consumatore di un altro Stato membro, insieme ai servizi B2C transfrontalieri; si dichiara trimestralmente e permette di assolvere in un’unica dichiarazione l’IVA di ogni paese di destinazione. L’IOSS copre i beni che arrivano da fuori dell’UE e vanno direttamente a un consumatore, con l’IVA applicata al momento della vendita anziché alla frontiera; si dichiara mensilmente. Un venditore che spedisce da un paese terzo verso magazzini UE e insieme evade alcuni ordini direttamente dall’estero ha di norma bisogno di entrambi, per parti diverse dello stesso catalogo. Per i venditori che operano tramite Amazon, eBay o piattaforme simili, questo si affianca ai controlli IVA e documentali coperti dalla compliance marketplace.
La soglia di 10.000 euro che consente a un piccolo fornitore di continuare ad applicare l’IVA del proprio paese sulle vendite transfrontaliere viene spesso letta come un margine di tolleranza a disposizione di tutti. Non lo è: è riservata ai fornitori stabiliti in un unico Stato membro, e un’impresa stabilita fuori dall’UE ne resta fuori fin dalla prima vendita. Per un venditore extra-UE la domanda pratica non è quindi mai se la soglia sia stata superata, ma a quale dei due regimi appartenga un determinato flusso.
L’IOSS si ferma alle spedizioni di valore intrinseco di 150 euro ed esclude i beni soggetti ad accisa. Oltre quel limite l’importazione si dichiara e l’IVA si assolve secondo le regole ordinarie di importazione, il che in pratica significa un numero EORI, una dichiarazione doganale e un modo per anticipare l’IVA alla frontiera. Frazionare un ordine su più spedizioni per restare sotto il limite non è un espediente praticabile: ciò che si misura è il valore intrinseco della spedizione così come viene presentata in dogana.
A chi serve OSS o IOSS
- Aziende che vendono beni a consumatori in più paesi UE
- Retailer online che superano la soglia di 10.000 € per le vendite a distanza
- Venditori su marketplace con fulfillment transfrontaliero UE
- Venditori extra-UE che spediscono beni di basso valore (≤150 €) direttamente ai consumatori UE
- Aziende che offrono servizi digitali a consumatori UE (B2C)
Cosa facciamo
- Registrazione OSS o IOSS per vostro conto
- Predisposizione e invio della dichiarazione OSS trimestrale
- Predisposizione e invio della dichiarazione IOSS mensile
- Coordinamento con la rappresentanza fiscale dove richiesto
- Supporto alla conservazione documentale richiesta per 10 anni
- Consulenza sul superamento delle soglie e sull’eleggibilità del regime
Riferimenti normativi
L’OSS sta agli artt. 369-bis e ss. della Dir. 2006/112/CE, l’IOSS agli artt. 369-terdecies e ss., con il tetto del valore intrinseco di 150 euro per spedizione e l’esclusione dei beni soggetti ad accisa. L’Italia ha recepito entrambi con il D.Lgs. 83/2021, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021; l’art. 74-sexies.1 del DPR 633/1972 ripete entrambi i limiti e impone a un soggetto passivo di un paese terzo privo di stabile organizzazione in Italia di ricorrere all’IOSS tramite un unico rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, salvo che il suo paese abbia un accordo di assistenza reciproca con l’UE. La soglia di 10.000 euro sta all’art. 59-quater ed è riservata ai soli fornitori stabiliti in un unico Stato membro.
Dal 1° luglio 2026 il Reg. (UE) 2026/382 ha soppresso la franchigia doganale sotto i 150 euro. Il suo art. 2 applica un dazio forfettario di 3 euro per articolo fino al 1° luglio 2028 quando l’importazione è esente da IVA ai sensi dell’art. 143, par. 1, lett. ca) — cioè dichiarata in IOSS — oppure quando i beni si trovano in una «spedizione postale». È un termine definito, non un canale di spedizione: l’art. 1, punto 24, del Reg. deleg. (UE) 2015/2446, riscritto dal Reg. deleg. (UE) 2026/1022 con effetto dal 1° luglio 2026, copre le spedizioni di valore intrinseco fino a 150 euro vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati, escluse quelle già esenti in IOSS e i beni che beneficiano di misure preferenziali o di accordi di unione doganale.
Ne consegue che una spedizione B2C di 150 euro o meno di un venditore extra-UE sconta di norma il dazio di 3 euro qualunque sia la via IVA seguita — IOSS, regime speciale di dichiarazione e pagamento o IVA ordinaria all’importazione — mentre i beni in regime preferenziale o di unione doganale mantengono la propria aliquota tariffaria. La guidance della Commissione dell’8 giugno 2026 conta il «per articolo» per categoria di classificazione tariffaria e non per unità. Il tetto dei 150 euro continua a delimitare l’IOSS ai fini IVA, ma non significa più esenzione dal dazio.
Perché sceglierci
Un unico punto di contatto per entrambi i regimi OSS e IOSS, coordinato end-to-end con la vostra posizione IVA italiana esistente — sia che questa si basi sulla rappresentanza fiscale sia sull’Identificazione Diretta IVA per i venditori stabiliti in UE. Il nostro team multilingue (inglese, italiano, cinese) gestisce registrazione, dichiarazioni periodiche e compliance continuativa in un unico flusso operativo.