Servizi di Rappresentanza Fiscale in Italia
Se la tua impresa ha sede al di fuori dell’Italia ma opera sul mercato italiano — vendendo beni, prestando servizi o importando — l’Agenzia delle Entrate può richiedere la nomina di un Rappresentante Fiscale.
Forniamo un servizio completo di rappresentanza fiscale in Italia, garantendo la conformità della tua società a tutti gli obblighi IVA e fiscali.
Cos’è un Rappresentante Fiscale in Italia
Il Rappresentante Fiscale è una persona o un soggetto con sede in Italia che agisce per conto di una società estera in materia di IVA e adempimenti fiscali. La nomina è obbligatoria ogni volta che la società estera non può identificarsi direttamente: in pratica per le imprese stabilite fuori dall’UE, salvo che il loro Paese abbia con l’Italia strumenti di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.
Il nostro team agisce come intermediario autorizzato, gestendo i rapporti con l’Agenzia delle Entrate, presentando le dichiarazioni IVA e curando gli adempimenti fiscali locali — inclusi i metodi e le scadenze di pagamento IVA che i soggetti non residenti sono tenuti a rispettare.
Per le società stabilite in UE è di norma sufficiente l’identificazione diretta IVA e non è richiesta la nomina di un rappresentante fiscale.
Chi Deve Nominare un Rappresentante Fiscale
- Società non stabilite in UE
- Imprese che vendono beni o servizi a clienti italiani
- Importatori di beni in Italia
- Partecipanti a fiere ed eventi espositivi in Italia
- Vendite a distanza (e-commerce verso consumatori italiani)
- Operatori che utilizzano Amazon FBA o altri servizi di logistica in Italia
I Nostri Servizi di Rappresentanza Fiscale
- Registrazione IVA italiana per tuo conto
- Presentazione delle liquidazioni IVA mensili o trimestrali
- Elenchi Intrastat ed EC Sales Lists (se applicabili)
- Gestione delle comunicazioni con l’Amministrazione finanziaria
- Gestione dell’IVA su import/export
- Tenuta dei registri IVA e della documentazione
Riferimenti normativi
La disciplina sta nell’art. 17, terzo comma, del DPR 633/1972. Quando obblighi o diritti in materia di IVA fanno capo a un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, essi sono adempiuti o esercitati direttamente — se il soggetto è identificato ai sensi dell’art. 35-ter — oppure tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato nelle forme previste dall’art. 1, comma 4, del DPR 441/1997. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato per gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme IVA: la responsabilità non è limitata a una quota del debito.
L’identificazione diretta non è riservata alle società UE, e vale la pena dire con precisione dove passa il confine. L’art. 35-ter è aperto ai soggetti stabiliti in uno Stato membro e a quelli stabiliti in Paesi terzi con cui esistano strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. In assenza di tali strumenti il rappresentante fiscale non è una delle due opzioni: è l’unica via per ottenere una partita IVA italiana.
Dal 2024 il ruolo è a sua volta regolato. Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 4, comma 1, lett. a), ha aggiunto all’art. 17, terzo comma, un ulteriore periodo: chi assume il ruolo deve possedere i requisiti di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e prestare una garanzia commisurata al numero dei soggetti rappresentati. I criteri sono stati fissati dal D.M. 9 dicembre 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024), le modalità operative dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 186368/2025 del 17 aprile 2025. Il massimale minimo va da 30.000 euro per due-nove rappresentati a 100.000 euro (dieci-cinquanta), 300.000 euro (cinquantuno-cento), 1.000.000 di euro (centouno-mille) e 2.000.000 di euro oltre i mille; chi rappresenta un solo soggetto presenta la dichiarazione ma non presta garanzia. La durata non può essere inferiore a quarantotto mesi e la forma è la cauzione in titoli di Stato, la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria a favore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente.
Quest’ultimo punto riguarda il rappresentato, non solo il rappresentante. Se il rappresentante non presenta la dichiarazione o non presta la garanzia, l’Agenzia delle Entrate avvia la procedura di cessazione delle partite IVA dei soggetti che rappresenta — sessanta giorni per adempiere, altri sessanta dopo la comunicazione formale, poi la cessazione d’ufficio. Verificare che il proprio rappresentante sia in regola fa parte del tenere in vita la propria partita IVA italiana.
La rappresentanza che organizziamo è svolta tramite un rappresentante fiscale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17, terzo comma, e a tale titolo autorizzato.
Perché Sceglierci
Uniamo competenza in diritto tributario italiano e operazioni transfrontaliere a un team multilingue (italiano, inglese, cinese). La procedura di registrazione è gestita end-to-end con un consulente fiscale dedicato come unico punto di contatto. Per le società che operano anche B2B intra-UE, coordiniamo la garanzia VIES insieme alla vostra rappresentanza fiscale, in modo che le due procedano sugli stessi tempi anziché separatamente.