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Identificazione Diretta IVA – Art. 35-ter

Le società UE possono ottenere una partita IVA italiana direttamente ex art. 35-ter, senza rappresentante fiscale.

Cos’è l’Identificazione Diretta IVA in Italia

L’Identificazione Diretta IVA, ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR 633/1972, consente alle imprese stabilite nell’Unione Europea di ottenere una partita IVA italiana senza nominare un rappresentante fiscale. Offriamo questo come nostro servizio di Identificazione Diretta IVA, gestendo la domanda e la compliance continuativa end-to-end.

La procedura agevola gli scambi intracomunitari e permette alle società UE di adempiere agli obblighi IVA direttamente con l’Agenzia delle Entrate.

Chi Può Utilizzarla

Il requisito è fissato dall’art. 35-ter, comma 5: possono avvalersi dell’identificazione diretta i soggetti non residenti che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro oppure in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta — il termine di paragone sono le direttive 76/308/CEE e 77/799/CEE e il regolamento (CEE) n. 218/92.

Lo stabilimento fuori dall’UE non è quindi di per sé preclusivo. Ciò che conta è se il Paese di stabilimento disponga di tali strumenti con l’Italia, e in concreto sono pochi. In mancanza, la via è il rappresentante fiscale ex art. 17, terzo comma, senza alternative.

Soggetti ammessi:

  • Società UE che vendono beni o servizi in Italia
  • Operatori e-commerce UE che spediscono a consumatori italiani
  • Imprese UE che partecipano a fiere o svolgono attività temporanee in Italia
  • Società UE che importano beni in Italia per la distribuzione locale

Quando È Richiesta

L’Identificazione Diretta IVA può essere richiesta se:

  • Si effettuano cessioni o acquisti intracomunitari con l’Italia
  • Si importano beni in Italia per la rivendita
  • Si vendono a privati italiani tramite vendite a distanza
  • Si stoccano beni in magazzini italiani (es. Amazon FBA, centri logistici)
  • Si erogano determinati servizi B2C o B2B soggetti a IVA italiana

Riferimenti Normativi: Articolo 35-ter

L’art. 35-ter è l’altra metà dell’art. 17, terzo comma. Quella norma stabilisce che gli obblighi e i diritti IVA facenti capo a un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia sono adempiuti ed esercitati o direttamente, se il soggetto è identificato ai sensi dell’art. 35-ter, oppure tramite un rappresentante fiscale residente. Le due strade sono alternative, non una principale e un ripiego.

Scegliere la via diretta significa che la dichiarazione di inizio attività va presentata all’ufficio competente prima di effettuare qualsiasi operazione, e che la partita IVA italiana è attribuita al soggetto estero stesso. Da quel momento dichiarazioni, Intrastat e adempimenti corrono in nome proprio, senza che alcun intermediario assuma responsabilità.

Ed è qui la differenza sostanziale, che vale in entrambe le direzioni. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato per gli obblighi IVA: è una garanzia per l’Amministrazione e un costo per l’impresa. Con l’identificazione diretta nessuno risponde accanto a voi: l’obbligo, e l’esposizione, restano interamente vostri.

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